Art. 589 c.nav.
Competenza per materia e per valore
[1]Sono proposte avanti il comandante di porto, se il valore non eccede le lire diecimila, e avanti il tribunale, se il valore e' superiore a tale somma, le cause riguardanti:
- a)i danni dipendenti da urto di navi;
- b)i danni cagionati da navi nell'esecuzione delle operazioni di ancoraggio e di ormeggio e di qualsiasi altra manovra nei porti o in altri luoghi di sosta;
- c)i danni cagionati dall'uso di meccanismi di carico e scarico e dal maneggio delle merci in porto;
- d)i danni cagionati da navi alle reti e agli attrezzi da pesca;
- e)le indennita' e i compensi per assistenza, salvataggio e ricupero;
- f)il rimborso di spese e i premi per ritrovamento di relitti.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 240
2Il D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 240 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite di valore della competenza del comandante di porto, nelle materie indicate negli articoli 589 e 603 del Codice della navigazione, e' elevato a lire cinquantamila".
L. 15 febbraio 1950, n. 72
4La L. 15 febbraio 1950, n. 72 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite di valore della competenza del comandante di porto nelle materie indicate negli articoli 589 e 603 del Codice della navigazione e' elevato a lire centomila".
Corte Costituzionale
24La Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno - 7 luglio 1976, n. 164 (in G.U. 1a s.s. 14/7/1976, n. 184), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 589 del codice della navigazione nella parte in cui attribuisce al comandante di porto, quale giudice di primo grado, la competenza a decidere le cause per sinistri marittimi in detto articolo elencate e il cui valore non ecceda le lire centomila".
Testo vigente dal 15 luglio 1976, tuttora in vigore · versione 25 su Normattiva