Art. 59 c.nav.
Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti
[1]Le concessioni per l'impianto e per l'esercizio di depositi e stabilimenti, situati anche soltanto in parte entro i confini delle zone portuali ovvero collegati alle vie navigabili di cui all'articolo 56, sono fatte dall'amministrazione della navigazione interna con le norme di cui all'articolo precedente.
[2]L'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti predetti sono sottoposti alle disposizioni di polizia stabilite dall'autorita' preposta all'esercizio della navigazione interna.
[3]L'impianto e l'esercizio di stabilimenti o di depositi di sostanze infiammabili o esplosive sono sottoposti alle speciali disposizioni ad essi relative, oltre che a quelle dei due comma precedenti. Per tale impianto ed esercizio e' richiesta l'autorizzazione del ministro per le comunicazioni.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva