Art. 590 c.nav.
Competenza per territorio
[1]Se il fatto che vi ha dato luogo e' avvenuto nel mare territoriale, le cause contemplate nel precedente articolo sono proposte avanti il comandante di porto capo del circondario o il tribunale della circoscrizione, nella quale e' avvenuto il fatto, ovvero avanti il capo del circondario o il tribunale della circoscrizione nella quale e' avvenuto il primo approdo della nave danneggiata, o, in mancanza, l'arrivo della maggior parte dei naufraghi, ovvero il capo del circondario o il tribunale della circoscrizione nella quale e' l'ufficio di iscrizione della nave.
[2]Se il fatto e' avvenuto fuori del mare territoriale, le cause sono proposte avanti il comandante di porto capo del circondario o il tribunale della circoscrizione, nella quale e' avvenuto il primo approdo della nave danneggiata, o l'arrivo della maggior parte dei naufraghi, o, in mancanza avanti il capo del circondario o il tribunale della circoscrizione nella quale e' il luogo di iscrizione della nave.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva