Art. 596 c.nav.
Decisione della causa
[1]Il comandante di porto, se ritiene esaurita la trattazione della causa, invita le parti a formulare le conclusioni; e quindi delibera con sentenza.
[2]Il dispositivo, se non e' letto immediatamente in pubblica udienza, deve essere depositato, entro i successivi otto giorni, nella cancelleria; in entrambi i casi il testo della motivazione deve essere depositato nella cancelleria entro quindici giorni dalla chiusura della trattazione.
[3]La provvisoria esecuzione delle sentenze del comandante di porto e' regolata dagli articoli 282 a 284 del codice di procedura civile.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva