Art. 599 c.nav.
Nomina di consulenti tecnici
[1]Il presidente, all'atto della nomina del giudice o del consigliere istruttore, e il giudice o il consigliere istruttore nel corso dell'istruzione probatoria, scelgono uno o piu' consulenti tecnici fra gli iscritti in un elenco speciale, formato secondo le norme stabilite nel regolamento.
[2]Il collegio, quando rileva che non sono stati nominati i consulenti tecnici, provvede alla nomina e puo' disporre che sia rinnovata l'istruzione probatoria.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva