Art. 600 c.nav. — Funzioni del consulente tecnico
[1]Il consulente tecnico assiste il giudice per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, e interviene in camera di consiglio, presenti le parti, per esprimere il suo parere sulle questioni tecniche che la causa presenta.
[2]Del parere del consulente e' compilato processo verbale, a meno che il consulente lo presenti per iscritto.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva