Sentenza n. 119/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/05/1974 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 600, primo
comma, ultima parte, del codice della navigazione, promosso con
ordinanza emessa il 19 luglio 1971 dalla Corte d'appello di Messina nel
procedimento civile vertente tra la Coral Shipping Limited e la
società Capieci, iscritta al n. 45 del registro ordinanze 1972 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 90 del 5 aprile
1972.
Visto l'atto di costituzione della Coral Shipping Limited;
udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1974 il Giudice
relatore Giulio Gionfrida;
udito l'avv. Carmelo Fortino, per la Coral Shipping Limited.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - In un procedimento civile di secondo grado - vertente tra la
Coral Shipping Limited e la Capieci S.p.A. ed avente ad oggetto
"indennità e compenso per assistenza a nave in pericolo" - la Corte di
appello di Messina - premesso che, a termini dell'art. 600, comma
primo, ultima parte, del codice della navigazione, nel giudizio di
appello per cause attinenti alla navigazione (a differenza che nel
corrispondente giudizio di primo grado), il consulente tecnico nominato
ex art. 599 (ove non sia stata anche disposta rinnovazione della
perizia) si limita a presentare il proprio parere (eventualmente
scritto) direttamente in camera di consiglio - ha ritenuto rilevante
(dovendo, appunto, valutare pareri tecnici come sopra acquisiti) ed,
inoltre, non manifestamente infondato il dubbio di legittimità
dell'art. 600 menzionato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione. Onde, con ordinanza 19 luglio 1971, ha sottoposto a
questa Corte la questione se l'art. 600, comma primo, ultima parte,
cod. nav. - in quanto, appunto, consente nel giudizio di appello la
presentazione del parere del consulente tecnico direttamente in camera
di consiglio - contrasti:
a) con l'art. 3 della Costituzione, per l'esistenza, nel quadro
dell'appello, di un'irragionevole "disparità di trattamento tra le
parti di un ordinario giudizio di cognizione in cui sia disposta
consulenza tecnica e quello di una causa regolata dal codice della
navigazione";
b) con l'art. 24 della Costituzione, perché restano alle parti
impedite "quelle attività difensive che nell'attuale sistema
processuale trovano un limite nella rimessione della causa al collegio
e che quindi non possono essere esercitate dopo che il consulente abbia
espresso in camera di consiglio il suo parere (anche se la necessità
di esercitarle sorga proprio da tale parere)".
2. - Nel giudizio innanzi a questa Corte si è costituita la Coral
Shipping Limited e, in via principale, ha dedotto l'infondatezza della
sollevata questione, in base al rilievo che la retta esegesi della
norma denunziata - lungi dal consentire l'intervento del consulente
tecnico solo in sede di discussione in camera di consiglio -
postulerebbe, invece, in considerazione proprio della peculiare natura
del giudizio regolato dal codice della navigazione, la presenza del
consulente in appello come in primo grado, "sia nella fase istruttoria
che in quella decisoria".
Ciò ritenuto, risulterebbe evidentemente negato in radice il
presupposto stesso delle formulate censure di incostituzionalità.
Nella subordinata ipotesi che proprio la tesi interpretativa del
giudice a quo sia condivisa dalla Corte, la Coral Shipping Limited ha
concluso per la dichiarazione di fondatezza della questione
prospettata. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza indicata in epigrafe, sul presupposto che anche
nelle cause per sinistri marittimi si applichi il principio generale
del processo civile ordinario (riconosciuto dalla prevalente dottrina e
giurisprudenza) che in grado di appello l'istruzione probatoria non
può essere disposta se non dal collegio, ritiene che il primo comma
dell'art. 600 del codice della navigazione - il quale prescrive che il
consulente tecnico assiste il giudice per il compimento di singoli atti
o per tutto il processo "e interviene in camera di consiglio presenti
le parti, per esprimere il suo parere sulle questioni tecniche che la
causa presenta" - deve essere inteso nel senso che nel giudizio di
secondo grado il consulente si limita ad intervenire in camera di
consiglio per esprimere il suo parere, "sempre che il collegio non
ritenga, a norma dell'art. 599, ultimo comma, di disporre la
rinnovazione della istruzione probatoria". Da ciò il dubbio di
legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 24 Cost. in
quanto, prescrivendosi che il consulente esprima il suo parere in
camera di consiglio, si impedisce alle parti di svolgere quelle
attività difensive che sono precluse dopo la rimessione della causa al
collegio.
2. - La questione non è fondata. Ma ciò per ragioni diverse da
quelle prospettate dalla società Coral.
Questa assume che dal disposto dell'art. 599 cod. nav. (il quale,
regolando la nomina del consulente tecnico, prevede, tra l'altro, che
essa sia fatta dal consigliere istruttore nel corso della istruzione
probatoria) si desuma che per lo speciale procedimento relativo alle
cause per sinistri marittimi la fase istruttoria mediante accertamento
tecnico con ausilio del consulente sia obbligatoria anche in grado di
appello: dal che la predetta società trae la conseguenza che, in
mancanza dell'assistenza del consulente alla indagine probatoria, esso
non possa essere chiamato a dare il suo parere in camera di consiglio.
Con quest'ultima conclusione si trascura però di tener conto del
capoverso dell'articolo 599, il quale dispone che il collegio, quando
rileva che non sono stati nominati consulenti tecnici provvede alla
nomina e può disporre che sia rinnovata l'istruzione probatoria. Il
che importa, secondo la stessa giurisprudenza della Corte di cassazione
invocata dalla predetta società, che la obbligatorietà della nomina
del consulente tecnico e della sua partecipazione sia alla istruzione
probatoria che alla fase decisoria del processo non è accompagnata - e
ciò vale anche per il giudizio di primo grado - dalla sanzione della
nullità degli atti compiuti senza l'assistenza del consulente, se non
per quanto attiene al mancato intervento di questo in camera di
consiglio.
Pertanto, anche se il primo anzidetto rilievo interpretativo
dell'art. 599, comma primo, cod. nav., peraltro contrastante con la
interpretazione posta a base della ordinanza di rimessione, fosse
esatto, ciò non varrebbe di per sé a svuotare di consistenza la
questione sollevata dalla Corte di appello di Messina, poiché
resterebbe ferma, in dipendenza della sopra precisata limitazione della
sanzione di nullità, la possibilità che la funzione del consulente
tecnico si riduca in concreto all'intervento in camera di consiglio per
il parere. Ed è proprio in ciò che s'appunta sostanzialmente il
dubbio di legittimità costituzionale del giudice a quo, anche se
riferito all'ultima parte del primo comma dell'art. 600, anziché al
capoverso dell'art. 599, del quale per altro è cenno nella motivazione
della ordinanza.
3. - La questione di legittimità costituzionale è, comunque,
priva di fondamento, sia sotto il profilo del contrasto con l'art. 3
della Costituzione sia sotto quello della violazione dell'art. 24.
Quanto al primo, basta considerare che la diversità di disciplina
della consulenza tecnica nel procedimento speciale relativo alle cause
per sinistri marittimi rispetto a quella dettata per il processo civile
ordinario prescinde del tutto dalla considerazione delle condizioni
soggettive individuali delle parti, ed è in funzione della specialità
del detto procedimento, il quale, tra l'altro, è sempre preceduto da
una istruzione preventiva per mezzo di inchiesta sommaria e, su istanza
degli interessati o (ricorrendo determinate condizioni) anche
d'ufficio, mediante inchiesta formale in contraddittorio delle parti
(v. artt. 576 e seguenti e 601 cod. nav.). Per altro, nella stessa
prospettazione dell'ordinanza di rimessione la violazione dell'art. 3
Cost. non è vista autonomamente, bensì con riguardo al pregiudizio
del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione.
Anche sotto questo secondo profilo la questione è tuttavia
infondata.
Va anzitutto ricordato che questa Corte ha ripetutamente affermato
il principio che il diritto di difesa non deve intendersi garantito
dall'art. 24 Cost. in modo assoluto e indistinto, ma può essere
regolato in modo diverso per essere adattato alle esigenze delle
speciali caratteristiche dei singoli procedimenti, purché vengano
assicurati lo scopo e la funzione di tale diritto (sentenze n. 5 del
1965, n. 16 del 1970, n. 126 del 1971).
Ora il fatto che la disciplina in esame comporti la possibilità
che il consulente tecnico, senza aver partecipato ad istruzione
probatoria, fornisca al collegio il suo parere in camera di consiglio,
sulle questioni di carattere tecnico, (senza che tuttavia sia presente
nel momento della deliberazione della pronuncia del collegio), non
importa alcuna menomazione del diritto di difesa delle parti. Queste,
ai sensi degli artt. 197 e 201 cod. proc. civ., le cui disposizioni
sono, come è pacifico, applicabili anche nelle cause per sinistri
marittimi, hanno diritto, non solo ad essere presenti in camera di
consiglio, ma anche a svolgervi le loro ragioni e le osservazioni sul
predetto parere per mezzo dei difensori e dei propri consulenti
tecnici.
Né rileva che le parti non abbiano diritto che la causa sia
rimessa in fase istruttoria, e che, qualora il collegio non si avvalga
del potere di farlo a norma dell'art. 599 cpv., resti preclusa la
facoltà di chiedere nuovi mezzi di prova o di modificare le
conclusioni già prese. Allorché il consulente tecnico non sia
incaricato di svolgere alcuna indagine di fatto e si limiti a dare il
suo parere in camera di consiglio sulla base degli accertamenti già
acquisiti al processo, la sua funzione di ausiliare del giudice è
certamente estranea alla istruzione probatoria, essendo diretta
soltanto ad integrare le cognizioni scientifiche di carattere tecnico
che siano necessarie per la valutazione da parte del giudice dei
risultati delle indagini e quindi per la formazione del suo
convincimento. Siffatto apporto, cui fa da contrappeso il diritto delle
parti di fornire al giudice, per mezzo dei propri consulenti, elementi
di convincimento in senso contrario, non aggiunge agli accertamenti di
carattere probatorio alcun nuovo dato, cosicché non v'è alcuna
ragione perché, a garanzia del diritto di difesa, sia successivamente
ammessa la richiesta di nuovi mezzi di prova o la modificazione delle
conclusioni.
Sotto questo profilo, nessuna differenza di trattamento si
riscontra, per altro, rispetto a quello che si ha in ipotesi simili nel
processo civile ordinario, ove si consideri che la giurisprudenza della
Corte di cassazione è ferma nel ritenere che, qualora il collegio
ritenga opportuno chiamare innanzi a sé il consulente per chiarimenti
(e così anche nel caso in cui, in grado di appello, il collegio
richieda chiarimenti al consulente di primo grado), non debba essere
fissata una nuova udienza per la precisazione delle conclusioni.
Il che è ulteriore conferma della non fondatezza della questione
sollevata tanto con riferimento all'art. 3 quanto all'articolo 24 della
Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 600, comma primo, ultima parte, del codice della navigazione,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con
ordinanza 19 luglio 1971 della Corte d'appello di Messina.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte