Art. 617 c.nav.
Omologazione del regolamento
[1]Se il regolamento contributorio non e' impugnato, o se le impugnazioni proposte sono rigettate con sentenza passata in giudicato, il pretore, con ordinanza, omologa il regolamento e gli conferisce efficacia di titolo esecutivo.
[2]Se una o piu' impugnazioni sono accolte con sentenza passata in giudicato, il pretore dispone, con ordinanza, che lo stesso liquidatore, o altro a tal fine nominato nelle forme di cui all'articolo 612, proceda alla formazione di un nuovo regolamento.
[3]Il nuovo regolamento non puo' essere impugnato per motivi che hanno gia' formato oggetto di impugnazione del precedente regolamento.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva