Art. 620 c.nav.
Giudice competente
Il procedimento di limitazione e' promosso avanti il tribunale o il pretore, nella circoscrizione dei quali e' il foro generale dell'armatore, a seconda che si tratti di navi maggiori ovvero di navi minori e di galleggianti.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva