Art. 621 c.nav. — Domanda di limitazione
[1]L'armatore che intende valersi del beneficio della limitazione ne propone domanda, con ricorso al giudice competente, ai sensi del precedente articolo.
[2]Il ricorso deve indicare il nome, la paternita', la nazionalita' e il domicilio dell'istante; la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio dell'istante stesso nel comune, in cui ha sede il giudice competente; gli elementi di individuazione della nave, l'ufficio di iscrizione e il luogo dove la nave o il galleggiante si trovano; il viaggio cui le obbligazioni si riferiscono.
[3]Insieme con il ricorso, l'armatore deve depositare, a pena di inammissibilita', nella cancelleria del tribunale o della pretura:
- a)dichiarazione del valore della nave al momento della domanda ovvero, se la domanda e' proposta dopo la fine del viaggio, al termine di questo, nonche', in entrambi i casi, del valore della nave all'inizio del viaggio;
- b)elenco dei proventi lordi del viaggio;
- c)copia dell'inventario di bordo secondo le forme stabilite dal regolamento;
- d)elenco nominativo dei creditori soggetti alla limitazione, con l'indicazione del loro domicilio, del titolo e dell'ammontare del credito di ciascuno;
- e)certificato delle ipoteche trascritte sulla nave.
[4]Su istanza dell'armatore, il presidente del tribunale puo' disporre che il deposito della dichiarazione di valore della nave sia eseguito in un termine successivo alla domanda. Tale termine non deve superare i dieci giorni, ma puo' essere prorogato fino a otto giorni prima della data fissata ai sensi dell'articolo 623 per la presentazione in cancelleria delle domande dei creditori.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva