Art. 280 c.nav.
Documenti per la pubblicita' dell'atto di costituzione
[1]Chi domanda la pubblicita' deve consegnare all'ufficio competente copia in forma autentica della scrittura o della deliberazione di costituzione, insieme con una nota in duplice esemplare.
[2]La nota deve contenere:
- a)il nome, la paternita', la nazionalita', il domicilio o la residenza dei comproprietari;
- b)gli elementi di individuazione della nave;
- c)la data e le clausole principali dell'atto costitutivo;
- d)il nome e la paternita' del gerente e l'indicazione dei suoi poteri.
[3]Nel caso di deliberazione presa a maggioranza, la nota deve altresi' indicare i nomi e le quote dei caratisti dissenzienti.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva