Art. 625 c.nav.
Effetti del procedimento sui debiti pecuniari
[1]Agli effetti del procedimento, i debiti pecuniari non scaduti, soggetti alla limitazione, si considerano scaduti alla data di apertura.
[2]I crediti sottoposti a condizione partecipano allo stato passivo, e sono compresi con riserva fra i crediti ammessi.
[3]I crediti per interessi convenzionali o legali, maturati dopo la data di apertura, sono ammessi a concorrere soltanto sul residuo della somma limite dopo il riparto fra i creditori.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva