Art. 632 c.nav. — Opposizione all'ordinanza di vendita della nave o di cessione dei proventi
[1]Entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza che autorizza la vendita della nave o la cessione dei proventi, i creditori possono proporre opposizione mediante ricorso al giudice designato, il quale, sentiti l'armatore e i creditori concorrenti, decide con ordinanza non impugnabile.
[2]L'opposizione sospende l'esecuzione dell'ordinanza.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva