Art. 633 c.nav.
Comunicazione dei provvedimenti del giudice designato
I provvedimenti del giudice designato, indicati negli articoli precedenti, sono comunicati a cura della cancelleria all'armatore e ai creditori mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'ordinanza che autorizza la vendita della nave o la cessione dei proventi e' trasmessa inoltre all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, per la pubblicazione mediante affissione nell'albo.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva