Art. 635 c.nav.
Avviso di deposito dello stato attivo e passivo
L'avvenuto deposito dello stato attivo e di quello passivo e' comunicato all'armatore e ai creditori, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonche' all'ufficio d'iscrizione della nave o del galleggiante, che ne cura la pubblicazione mediante affissione nell'albo.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva