Art. 637 c.nav.
Stato di riparto
[1]Decorso il termine fissato per le impugnazioni, ovvero quando il nuovo stato passivo e' formato a norma dell'articolo precedente, i creditori compresi nello stato passivo possono concordare lo stato di riparto.
[2]Se i creditori non raggiungono l'accordo, il giudice designato procede alla ripartizione della somma depositata, secondo l'ordine delle cause di prelazione.
[3]Lo stato di riparto e' impugnabile, entro dieci giorni dal deposito nella cancelleria, solo per quanto attiene all'ordine di prelazione.
[4]Il giudice designato, in base al riparto concordato o a quello definitivamente formato, provvede all'emissione dei mandati di pagamento.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva