Art. 640 c.nav.
Decadenza dal beneficio della limitazione
L'armatore decade dal beneficio della limitazione:
- a)per l'inesatta indicazione o l'omissione, dolose o gravemente colpose, di proventi della spedizione;
- b)per il mancato deposito, entro il termine fissato, della dichiarazione di valore della nave, disposto ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 622;
- c)per il mancato deposito, entro il termine fissato, della somma limite o della somma per le spese del procedimento, ovvero per l'omessa integrazione del deposito stesso;
- d)per l'occultamento della nave ovvero per l'intralcio all'opera dell'esperto nei casi di cui all'articolo 628.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva