Art. 643 c.nav.
Competenza
[1]L'esecuzione forzata e' promossa avanti il tribunale o il pretore, nella circoscrizione dei quali la nave o il galleggiante si trova, a seconda che oggetto ne siano navi maggiori ovvero navi minori o galleggianti.
[2]Il sequestro giudiziario e conservativo di navi o di galleggianti e' autorizzato dai giudici competenti a norma del codice di procedura civile.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva