Art. 648 c.nav. — Notificazione del precetto
[1]Il precetto, ad istanza del creditore, deve essere notificato al debitore proprietario.
[2]Il precetto diviene inefficace, trascorsi trenta giorni senza che si sia proceduto al pignoramento.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva