Art. 1059 c.nav.
Forma e notificazione del precetto
Il precetto e' formato e notificato a norma degli articoli 647, 648, primo comma; esso diviene inefficace, trascorsi trenta giorni senza che si sia proceduto al pignoramento.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva