Art. 65 c.nav.
Imbarco e sbarco
[1]Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni del regolamento, il carico, lo scarico e il deposito delle merci, l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri.
[2]Le operazioni di carico, scarico e deposito di armi, munizioni e merci pericolose sono disciplinate da leggi e regolamenti speciali.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva