Art. 655 c.nav. — Ordinanza di vendita
Trascorsi cinque giorni dal deposito della relazione di stima, il giudice dell'esecuzione, sentiti il debitore proprietario, il creditore precettante e istante, i creditori ipotecari e quelli intervenuti, nonche' il console dello Stato di cui la nave batte la bandiera, dispone con ordinanza la vendita mediante incanto.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva