Art. 659 c.nav.Modalita' dell'incanto

[1]L'incanto ha luogo avanti il giudice dell'esecuzione nella sala delle udienze, col sistema della candela vergine.

[2]La nave o i carati sono aggiudicabili a chi abbia fatto l'offerta maggiore.

[3]Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa e' superata da altra valida.

[4]L'incanto, se non puo' compiersi nella stessa udienza, e' continuato nel primo giorno seguente non festivo.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art659 · fonte su Normattiva