Art. 665 c.nav. — Trasferimento dei carati di nave
[1]Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice della esecuzione, con decreto, trasferisce all'aggiudicatario i carati indicati nella ordinanza di vendita e ingiunge all'ufficio competente di restringere le ipoteche ai carati, che non formano oggetto di espropriazione.
[2]Il decreto e' trasmesso dal cancelliere all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante per essere reso pubblico a norma dell'articolo 250.
[3]Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla vendita senza incanto.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva