Art. 66 c.nav.
Navi e galleggianti addetti al servizio dei porti
Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni del regolamento, l'impiego delle navi, dei galleggianti e delle altre costruzioni galleggianti addette al servizio del porto.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva