Art. 662 c.nav.
Offerte di aumento
[1]Nei dieci giorni successivi all'incanto possono presentarsi al giudice dell'esecuzione offerte di acquisto a un prezzo superiore almeno di un sesto a quello di aggiudicazione.
[2]L'offerta deve essere accompagnata dal deposito di una cauzione pari al venti per cento del prezzo offerto.
[3]Il giudice dell'esecuzione, accertato l'adempimento delle predette formalita', stabilisce un nuovo incanto, a norma degli articoli precedenti, sulla base del prezzo aumentato.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva