Art. 663 c.nav.
Versamento del prezzo
L'aggiudicatario, entro il termine fissato dall'ordinanza di vendita, deve versare il residuo prezzo secondo le modalita' fissate nell'ordinanza stessa, e depositare in cancelleria il documento comprovante l'avvenuto versamento.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva