Art. 669 c.nav.
Opposizione di terzi
[1]Il terzo che pretende avere la proprieta' o altro diritto reale sulla nave o sui carati, soggetti ad espropriazione, puo' proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione prima che sia disposta la vendita.
[2]Si applicano gli articoli 619, secondo comma, 621, 622 del codice di procedura civile.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva