Art. 674 c.nav.
Liberazione dopo il pignoramento
La facolta' prevista dall'articolo precedente spetta all'acquirente anche dopo il pignoramento, purche' egli nel termine di trenta giorni proceda in conformita' di quanto e' disposto dall'articolo seguente.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva