Art. 696 c.nav.
Opere di pubblico interesse
La dichiarazione di pubblico interesse per le opere necessarie ((alla realizzazione)) ed all'ampliamento di ((aeroporti)) e di altri impianti aeronautici da destinare al servizio della navigazione aerea e' fatta dall'ENAC ed e' comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il quale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, puo' annullarla entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione.
Testo vigente dal 29 maggio 2006, tuttora in vigore · versione 85 su Normattiva