Art. 707 c.nav. — Determinazione delle zone soggette a limitazioni
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[1]Gli aerodromi e gli altri impianti, costruiti e gestiti da privati, sono iscritti in un registro tenuto presso il ministero per l'aeronautica, con le modalita' stabilite dal regolamento.
[2]Nel registro devono essere annotati gli atti e i fatti relativi al trasferimento della proprieta' o dell'esercizio dell'aerodromo o dell'impianto.
[3]Il registro puo' essere consultato da chinnque ne faccia richiesta.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva