Art. 707 c.nav.Determinazione delle zone soggette a limitazioni

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[1]Gli aerodromi e gli altri impianti, costruiti e gestiti da privati, sono iscritti in un registro tenuto presso il ministero per l'aeronautica, con le modalita' stabilite dal regolamento.

[2]Nel registro devono essere annotati gli atti e i fatti relativi al trasferimento della proprieta' o dell'esercizio dell'aerodromo o dell'impianto.

[3]Il registro puo' essere consultato da chinnque ne faccia richiesta.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art707 · fonte su Normattiva