Art. 712 c.nav.
Collocamento di segnali
[1]L'ENAC, anche su segnalazione delle autorita' e degli organismi locali e con oneri a carico del proprietario, ordina, anche con riguardo alle zone estranee a quelle delimitate ai sensi dell'articolo 707, il collocamento di segnali sulle costruzioni, sui rilievi orografici e in genere sulle opere che richiedono maggiore visibilita', nonche' l'adozione di altre misure necessarie per la sicurezza della navigazione.
[2]((Il monitoraggio dell'efficienza dei segnali nelle zone di cui all'articolo 707 compete al gestore aeroportuale.))
[3]I comuni territorialmente competenti segnalano all'ENAC eventuali inosservanze delle prescrizioni in materia di collocamento di segnali.
Testo vigente dal 29 maggio 2006, tuttora in vigore · versione 85 su Normattiva