Art. 715-quinquies c.nav.
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 marzo 1963 al 21 ottobre 2005. Leggi il testo vigente →
[1]((Su proposta del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per la grazia e giustizia il Presidente della Repubblica puo' ordinare, con decreto motivato, che siano abbattuti gli ostacoli alla navigazione aerea esistenti alla data, del decreto ministeriale previsto nel secondo comma dell'articolo 715-quater, qualora siano in contrasto con le limitazioni stabilite negli articoli 715 e 716. Il decreto presidenziale e' notificato all'interessato, a cura del Ministero della difesa. E' dovuta, in questo caso, una indennita' per il danno derivante dalla, perdita, o dalla diminuzione di un diritto.
[2]Il Ministro per la difesa puo' ordinare, con decreto motivato, che siano abbattuti gli ostacoli alla navigazione aerea, costituiti in contrasto con le limitazioni stesse, dopo la data del decreto ministeriale previsto nel secondo comma, dell'articolo 715-quater. Il decreto ministeriale e' notificato all'interessato, a, cura del Ministero della, difesa. In caso di inadempimento, il Ministero della difesa provvede di ufficio a spese dell'interessato)).
Testo vigente dal 3 marzo 1963 al 21 ottobre 2005 · versione 13 su Normattiva