Art. 715-ter c.nav.
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[1]((La zona soggetta per ciascuno degli aeroporti alle limitazioni stabilite dai precedenti articoli e' indicata dal Ministero della difesa, su apposita mappa con riferimento a linee naturali del terreno ed a, segnali indicatori collocati a cura dello stesso Ministero. Il personale incaricato di eseguire i rilievi e di apporre i segnali puo' accedere liberamente nella proprieta' privata. Nel caso di opposizione da parte dei privati, puo' richiedere l'assistenza della, forza pubblica.
[2]La mappa e' pubblicata mediante deposito per sessanta giorni consecutivi nell'ufficio del Comune in cui e' situata la zona anzidetta. Chiunque puo' consultarla. Dell'avvento deposito e' data notizia, entro i primi quindici giorni, mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e mediante manifesti affissi in numero congruo, a cura del sindaco, nel territorio del predetto Comune. Successivamente, la mappa, corredata di un certificato del segretario comunale attestante l'avvenuto deposito per sessanta giorni consecutivi e l'avvenuta affissione dei manifesti, nonche' di un esemplare della Gazzetta Ufficiale e del Foglio degli annunzi legali della Provincia contenenti il predetto avviso, e' custodita nell'archivio dello stesso ufficio comunale, e puo' essere consultata in ogni tempo da chiunque.
[3]E' punito con l'ammenda fino a lire cinquemila se il fatto non costituisce un piu' grave reato, chiunque ritarda o impedisce in qualsiasi modo la consultazione delle mappe)).
Testo vigente dal 3 marzo 1963 al 21 ottobre 2005 · versione 13 su Normattiva