Art. 727 c.nav.
Soccorso ad aeromobili in pericolo
[1]Il ((ENAC)), che abbia notizia di un aeromobile in pericolo o della caduta di un aeromobile o di altro sinistro, deve immediatamente provvedere al soccorso, e quando non abbia a disposizione o non possa procurarsi i mezzi necessari, deve darne avviso ad altre autorita', che possano utilmente intervenire.
[2]Quando l'autorita' aeronautica non puo' tempestivamente intervenire, i primi provvedimenti necessari sono presi dall'autorita' comunale, o da quella marittima se il sinistro e' avvenuto in mare.
Testo vigente dal 21 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva