Art. 730 c.nav.
Ingiunzione per rimborso di spese
[1]Per il rimborso di spese anticipate, o comunque sostenute per conto di privati, il ((ENAC)) emette ingiunzione resa esecutoria con decreto del pretore competente per territorio.
[2]Decorsi venti giorni dalla notificazione dell'ingiunzione al debitore, senza che questi abbia eseguito il pagamento, il ((ENAC)) puo' procedere agli atti esecutivi.
[3]Entro il termine predetto il debitore puo' fare opposizione al decreto per motivi inerenti all'esistenza del credito a al suo ammontare ((...)). 17
[4]L'opposizione e' proposta dinanzi al giudice competente per valore.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
17La Corte Costituzionale, con sentenza 26 giugno - 8 luglio 1967, n. 96 (in G.U. 1a s.s. 17/7/1967, n. 177), ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale della disposizione del presente articolo espressa con le parole: "previo versamento della somma indicata nell'atto di ingiunzione".
Testo vigente dal 21 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva