Art. 737 c.nav. — Requisiti per l'iscrizione negli albi e nel registro
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[1]Possono conseguire l'iscrizione negli albi e nel registro della gente dell'aria i cittadini italiani, che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento.
[2]Il ministro per l'aeronautica puo' autorizzare l'iscrizione di italiani non regnicoli negli albi e nel registro.
[3]Gli stranieri possono essere iscritti negli albi e nel registro della gente dell'aria solo nei casi e alle condizioni stabilite in convenzioni internazionali, ovvero previa autorizzazione del ministro per l'aeronautica.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 22 maggio 1998 · versione 0 su Normattiva