Art. 740 c.nav.Collocamento del personale di volo

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Al collocamento degli iscritti negli albi e nel registro del personale di volo si provvede, nel territorio del Regno, esclusivamente ad opera di un ufficio istituito secondo norme stabilite con legge. L'esercente ha facolta' di libera scelta tra gli iscritti negli elenchi di detto ufficio.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art740 · fonte su Normattiva