Art. 747 c.nav. — Distinzione degli aeromobili privati
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005. Leggi il testo vigente →
[1]Gli aeremobili privati, in relazione al loro impiego, si distinguono in:
- a)aeromobili da trasporto pubblico, destinati a trasportare persone o cose mediante compenso di qualsiasi natura, ovvero anche senza compenso, se il trasporto e' effettuato da una impresa di trasporti aerei;
- b)aeromobili da lavoro aereo, destinati a scopi industriali e commerciali o ad altra utilizzazione con compenso, che non siano il trasporto di persone o di cose;
- c)aeromobili da turismo, destinati a scopo diverso da quelli indicati nei comma precedenti e senza compenso.
[2]Il regolamento determina le altre categorie di aeromobili in relazione al loro impiego.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva