Art. 76 c.nav.
Interrimento dei fondali e intorbidamento delle acque
[1]Se l'esercizio di impianti industriali o di depositi stabiliti sui margini di banchine o di moli, ovvero di canali navigabili, determina interrimento delle acque adiacenti, gli esercenti sono tenuti a provvedere alla conservazione del buon regime dei fondali, in conformita' delle disposizioni impartite dal capo del compartimento.
[2]Del pari gli esercenti sono tenuti a provvedere, secondo le disposizioni impartite dalla predetta autorita', per ovviare all'intorbidamento delle acque prodotto dagli impianti o dai depositi.
[3]In caso di mancato adempimento da parte degli esercenti, l'autorita' predetta provvede di ufficio a spese dell'interessato.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva