Art. 765 c.nav. — Impiego dell'aeromobile
[1]L'aeromobile puo' essere adibito soltanto al servizio o all'impiego consentito alla categoria alla quale, dal certificato di navigabilita', risulta assegnato.
[2]Tuttavia l'aeromobile puo' essere destinato ad un servizio o ad un impiego proprio della categoria che importa attitudini tecniche minori; ma in tal caso non si applica il piu' favorevole regime previsto per gli aeromobili della categoria inferiore.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva