Art. 905 c.nav.
Servizio a bordo
[1]Il lavoratore non e' tenuto a prestare un servizio diverso da quello per il quale e' stato assunto.
[2]Tuttavia a bordo il comandante dell'aeromobile, nell'interesse della navigazione, ha facolta' di adibire temporaneamente i componenti dell'equipaggio a un servizio diverso da quello per il quale sono stati assunti, purche' non sia inadeguato alla loro categoria e al loro grado. In caso di necessita' per la sicurezza della spedizione, i componenti dell'equipaggio possono essere adibiti a qualsiasi servizio.
[3]I componenti dell'equipaggio, che esercitano mansioni diverse da quelle per le quali sono stati assunti, hanno diritto alla maggiore retribuzione che sia connessa a tali mansioni.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva