Art. 769 c.nav.
Visite ed ispezioni all'estero
All'estero, le visite e le ispezioni di cui all'articolo 768 per gli aeromobili nazionali sono eseguite dall'ENAC ovvero dagli enti stranieri con i quali siano stipulati accordi a tale fine.
Testo vigente dal 21 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva