Art. 786 c.nav.
Riserva di cabotaggio comunitario
[1]I servizi di trasporto aereo tra aeroporti nazionali, di linea e non di linea, sono in ogni caso riservati a vettori muniti di licenza comunitaria.
[2]I servizi di trasporto aereo tra aeroporti nazionali, in continuazione da o per aeroporti extracomunitari, sono riservati a vettori muniti di licenza comunitaria, salvo che diversamente sia stabilito in convenzioni internazionali.
Testo vigente dal 29 maggio 2006, tuttora in vigore · versione 85 su Normattiva