Art. 788 c.nav.
Diritti di traffico
[1]I diritti di traffico relativi a rotte internazionali destinate a territori esterni all'Unione europea sono attribuiti dall'ENAC nel rispetto dei principi della libera concorrenza e con l'intento di assicurare il massimo livello di qualita' del servizio affidato, secondo criteri trasparenti e non discriminatori in relazione alla capacita' finanziaria, tecnico-operativa, organizzativa e commerciale del vettore richiedente.
[2]Se l'accordo internazionale concluso prevede limitazioni all'esercizio dei diritti di traffico od al numero di vettori comunitari che possono essere designati per l'accesso a tali diritti, l'ENAC ripartisce i diritti di traffico fra i vettori comunitari ammessi a fruirne mediante procedure trasparenti e non discriminatorie.
Testo vigente dal 21 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva