Art. 789 c.nav.
Lavoro aereo per conto di terzi
I servizi di lavoro aereo per conto di terzi sono esercitati da soggetti titolari di una licenza di esercizio rilasciata dall'ENAC, alle condizioni e nei limiti stabiliti dal presente capo, nonche' dai regolamenti dell'ENAC.
Testo vigente dal 21 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva