Art. 792 c.nav. — Funzioni di polizia e di vigilanza
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La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative alla circolazione aerea e' esercitata, nell'ambito di ciascuna circoscrizione, dal direttore di aeroporto.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva