Art. 794 c.nav.
Aeromobili stranieri
[1]Gli aeromobili stranieri, ad eccezione di quelli militari, di dogana e di polizia, possono sorvolare il territorio nazionale a condizione di reciprocita' ovvero quando cio' sia stabilito dalla normativa comunitaria o da convenzioni internazionali, salva la facolta' dell'ENAC di rilasciare autorizzazioni temporanee.
[2]Gli aeromobili stranieri militari, di dogana e di polizia non possono sorvolare il territorio nazionale senza una speciale autorizzazione del Ministero della difesa.
Testo vigente dal 21 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva