Art. 796 c.nav.
Obbligo di apporre i contrassegni di individuazione
[1]((L'aeromobile nazionale non puo' circolare se non porta impresse le marche di nazionalita' e di immatricolazione, in conformita' ai regolamenti dell'ENAC.))
[2]L'aeromobile straniero deve portare i contrassegni prescritti dallo Stato nel cui registro e' iscritto o quelli previsti dalle convenzioni internazionali. 54
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 aprile 1998, n. 128
54La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" e' riferito a persone fisiche, persone giuridiche, societa', enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea".
Testo vigente dal 21 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva