Art. 800 c.nav.
Aeromobili diretti all'estero
[1]Gli aeromobili diretti all'estero possono partire soltanto dagli aeroporti doganali, salvo speciale autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
[2]Si considera diretto all'estero l'aeromobile destinato a uscire dal territorio doganale dell'Unione europea.
[3]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151)).
Testo vigente dal 29 maggio 2006, tuttora in vigore · versione 85 su Normattiva